Capitolo 11

 

CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI

 

11.1     Strutture in acciaio.

11.2     Trattamenti protettivi di strutture in acciaio.

11.3     Solai in lamiera - pannelli di tamponatura e c.a.

 

 

 

 

Capitolo 11

 

Carpenteria metallica per opere edili

 

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

 

             I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero competente, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente.

 

             Tutti i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

 

             Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, montature  posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e dell’impiombatura.

 

             In particolare i prezzi dei travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.

 

             Essi compensano oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazione, etc. occorrenti per collegare le teste di tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature, etc e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro, etc. qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

 

             Nella redazione di progetti per lavori da realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal P.R.G. o dal P. di F. – D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo debbono essere aumentati del 10 per cento.