Capitolo 11 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI 11.1 Strutture in acciaio. 11.2 Trattamenti protettivi
di strutture in acciaio. 11.3 Solai in lamiera -
pannelli di tamponatura e c.a. |
Capitolo 11
Carpenteria
metallica per opere edili
NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE
I
metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono quelli del
"Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato
dal Ministero competente, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che
assumono carattere prevalente.
Tutti
i lavori in metallo saranno in generale, se non diversamente disposto nel
presente elenco prezzi, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati
al peso effettivo a lavorazione compiuta, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.
Nel
prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture
ed accessori, per lavorazioni, montature
posa in opera, la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle
murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte di
cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e dell’impiombatura.
In
particolare i prezzi dei travi o pilastri o colonne in ferro con qualsiasi
profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione
delle stesse ed in caso di tipi per cui occorra una apposita fabbricazione.
Essi
compensano oltre il tiro e trasporto in alto ovvero a discesa in basso, tutte
le forature, tagli, lavorazione, etc. occorrenti per collegare le teste di
tutte le travi di solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni,
chiodature, etc e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio,
ovvero per collegare due o più travi tra loro, etc. qualsiasi altro lavoro
prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare
esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
Nella redazione di progetti per lavori da
realizzarsi nei centri storici (zone omogenee “A” individuate dal P.R.G. o dal
P. di F. – D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) i prezzi previsti nel presente capitolo
debbono essere aumentati del 10 per cento.